(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 31 del 30 luglio 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge quadro in materia
di   formazione  professionale»,  cosi'  come  recepita  dalla  legge
regionale  16  novembre 1982, n. 76 «Ordinamento regionale in materia
di formazione professionale»;
   Visto  il  regolamento  approvato  con  proprio decreto 12 gennaio
2005,  n.  07/Pres.  «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento
della   formazione   professionale,   articoli  17,  18,  19,  e  20.
Regolamento  per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che
gestiscono  nel  territorio  della  Regione  attivita'  di formazione
professionale   finanziate   con   risorse  pubbliche»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
   Considerato  che,  a seguito delle ultime modifiche introdotte, ai
sensi dei commi 12 e 14 dell'art. 18 del citato regolamento, gli enti
accreditati  provvisoriamente che non hanno ancora maturato il numero
delle   ore   formative   necessario  per  chiedere  l'accreditamento
definitivo    possono   chiedere   la   proroga   deIl'accreditamento
provvisorio   per   sei  mesi  oppure  per  il  tempo  necessario  al
completamento dell'attivita' in corso;
   Constatata  l'incoerenza  creatasi all'interno del citato art. 18,
tra i suddetti commi 12 e 14 e il comma 7, lettera a) che circoscrive
a  soli diciotto mesi il periodo da prendere in considerazione per il
calcolo  del  numero  di  ore formative necessario per poter chiedere
l'accreditamento definitivo;
   Ritenuto  di  modificare  il  comma 7, lettera a) dell'art. 18 del
vigente   regolamento   al   fine  di  coordinare  le  previsioni  di
quest'ultimo  con quanto disposto dai commi 12 e 14 dello stesso art.
1;
   Ritenuto,  inoltre,  di  modificare, all'interno del medesimo art.
18, i commi 18 e 19 al fine di limitarne l'applicazione agli enti non
gia' accreditati definitivamente in altre macrotipologie;
   Ritenuto,  pertanto,  di  approvare nel testo allegato quale parte
integrante  del  presente  decreto le modifiche al Regolamento «Legge
regionale   n.   76/1982,   recante   Ordinamento   della  formazione
professionale,   articoli   17,   18,   19,  e  20.  Regolamento  per
l'accreditamento  delle  sedi operative degli enti che gestiscono nel
territorio   della  Regione  attivita'  di  formazione  professionale
finanziate  con  risorse  pubbliche»  emanato  con proprio decreto 12
gennaio 2005, n. 07/Pres.;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2008, n.
1375,  con  la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento
«Legge  regionale  n.  76/1982,  recante Ordinamento della formazione
professionale,   articoli   17,   18,   19,  e  20.  Regolamento  per
l'accreditamento  delle  sedi operative degli enti che gestiscono nel
territorio   della  Regione  attivita'  di  formazione  professionale
finanziate  con  risorse  pubbliche»,  emanato con proprio decreto 12
gennaio   2005,   n.   07/Pres.,   nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
                              Decreta:
   1.  E'  emanato  il  Regolamento  «Modifiche al Regolamento «Legge
regionale   n.   76/1982,   recante   Ordinamento   della  formazione
professionale,   articoli   17,   18,   19,  e  20.  Regolamento  per
l'accreditamento  delle  sedi operative degli enti che gestiscono nel
territorio   della  Regione  attivita'  di  formazione  professionale
finanziate  con risorse pubbliche» emanato con decreto del Presidente
della  Regione  12  gennaio  2005  n. 07/Pres.» nel testo allegato al
presente   provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO