(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge quadro in materia di formazione professionale», cosi' come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Ordinamento regionale in materia di formazione professionale»; Visto il regolamento approvato con proprio decreto 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che, a seguito delle ultime modifiche introdotte, ai sensi dei commi 12 e 14 dell'art. 18 del citato regolamento, gli enti accreditati provvisoriamente che non hanno ancora maturato il numero delle ore formative necessario per chiedere l'accreditamento definitivo possono chiedere la proroga deIl'accreditamento provvisorio per sei mesi oppure per il tempo necessario al completamento dell'attivita' in corso; Constatata l'incoerenza creatasi all'interno del citato art. 18, tra i suddetti commi 12 e 14 e il comma 7, lettera a) che circoscrive a soli diciotto mesi il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del numero di ore formative necessario per poter chiedere l'accreditamento definitivo; Ritenuto di modificare il comma 7, lettera a) dell'art. 18 del vigente regolamento al fine di coordinare le previsioni di quest'ultimo con quanto disposto dai commi 12 e 14 dello stesso art. 1; Ritenuto, inoltre, di modificare, all'interno del medesimo art. 18, i commi 18 e 19 al fine di limitarne l'applicazione agli enti non gia' accreditati definitivamente in altre macrotipologie; Ritenuto, pertanto, di approvare nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto le modifiche al Regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» emanato con proprio decreto 12 gennaio 2005, n. 07/Pres.; Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2008, n. 1375, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche», emanato con proprio decreto 12 gennaio 2005, n. 07/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento «Modifiche al Regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005 n. 07/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO